L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, è tornato sull’argomento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro introdotte dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, facendo seguito alla precedente circolare n. 3 del 9 novembre 2021.
La nuova circolare è finalizzata a uniformare i comportamenti ispettivi e fornire indicazioni in merito ai principali provvedimenti di violazione previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che comportano la possibile sospensione dell’attività imprenditoriale.
In particolare, la circolare indica le condizioni in presenza delle quali può essere adottata la sospensione dell’attività imprenditoriale, in riferimento a ciascuna fattispecie di violazione contemplata nell’allegato I al D.Lgs. n. 81/2008:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto;
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dallarelazione tecnica di consistenza del terreno;
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
La circolare ribadisce inoltre che, per tutte le ipotesi di sospensione sopra elencate, il personale ispettivo provvederà altresì ad adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili alla predetta procedura.