Facendo seguito a richieste di chiarimenti ricevuti da alcuni clienti, si evidenzia che l’articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019 ed entrato in vigore nella stessa data, ha previsto l’istituzione presso l’INAIL di una banca dati informatizzata delle verifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, nonché l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche di impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti in luoghi con pericolo di esplosione, di cui all’art. 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1 dello stesso decreto.
Per quanto sopra premesso, e nelle more dello sviluppo dei nuovi servizi all’interno dell’applicativo CIVA che consentiranno ai datori di lavoro di comunicare il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche, l’utenza potrà effettuare tale comunicazione via PEC alle Unità operative territoriali (UOT) territorialmente competenti utilizzando un apposito modello.
Sarà compito delle UOT conservare tali comunicazioni in una apposita sezione del protocollo (creando un sotto-fascicolo nell’attività richiesta servizio, impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche, altra documentazione) al fine di favorire un successivo recupero dei dati per poter procedere all’inserimento degli stessi nell’applicativo CIVA.