Facendo seguito alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, il decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 recante misure urgenti connesse con la scadenza, in data 31 luglio scorso, della dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio 2020.
In particolare, vengono differiti tutti i riferimenti normativi che riguardano i termini per lo stato di emergenza, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020.
Tra le misure prorogate sono comprese quelle che riguardano l’obbligo per le attività produttive industriali e commerciali di rispettare i contenuti dei vari protocolli condivisi di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.
Di seguito si indicano alcune ulteriori disposizioni oggetto di proroga, rilevanti ai fini della salute e sicurezza sul lavoro:
- Possibilità di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) di efficacia protettiva analoga a quella prevista dalla normativa ordinaria (art. 5-bis, D.L. n. 18/2020);
- Possibilità di produzione, importazione e immissione in commercio di mascherine chirurgiche e DPI in deroga alle disposizioni ordinarie (art. 15, comma 1, D.L. n. 18/2020);
- Possibilità di utilizzare le mascherine chirurgiche quali DPI per la protezione dei lavoratori impossibilitati, a mantenere la distanza interpersonale di un metro nello svolgimento della propria attività (art. 16, commi 1 e 2, D.L. n. 18/2020).
Infine, alcune proroghe riguardano lo smart working; in particolare, limitatamente al periodo di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, i datori di lavoro privati possono continuare ad applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, fermi restando gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della stessa legge.