In data 3 novembre scorso l’Italia ha sottoscritto l’accordo multilaterale M329, avviato dall’Austria in data 21 settembre scorso, riguardante il trasporto di taluni rifiuti contenenti merci pericolose.
L’accordo multilaterale, che introduce una serie di deroghe dall’applicazione di specifiche disposizioni dell’ADR, si applica al trasporto dei rifiuti, con esclusione delle seguenti merci pericolose:
- Materie e oggetti esplosivi (classe 1);
- Materie infettanti (classe 6.2);
- Materiale radioattivo (classe 7);
- Gas (classe 2), limitatamente ai gas con etichetta di tossicità (2.3 oppure 6.1);
- Materie autoreattive (classe 4.1) e perossidi organici (classe 5.2), se richiedenti il controllo di temperatura;
- Microrganismi e organismi geneticamente modificati (numero ONU 3245).
L’accordo multilaterale M329 introduce alcune semplificazioni nel processo di classificazione, riguardanti in particolare gli aerosol esausti (UN 1950), gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti (UN 3509, a cui possono essere attribuiti anche gli imballaggi contenenti residui rimanenti nell’imballaggio dopo un adeguato svuotamento, che non possono essere rimossi) e le miscele (per le quali, a talune condizioni, può essere trascurata l’eventuale presenza di componenti aggiuntivi).
Previste deroghe anche per gli imballaggi, con la possibilità di utilizzare imballaggi danneggiati, con ammaccature e contaminazioni; per gli imballaggi dei gruppi di imballaggio II e III, inoltre, è consentito l’utilizzo di imballaggi scaduti o di tipo non testato, a meno di alcune specifiche eccezioni.
Venendo al trasporto alla rinfusa, i rifiuti di aerosol (UN 1950), purché non gravemente danneggiati oppure con evidenti tracce di perdita del contenuto, possono essere trasportati in unità (veicoli o container) chiuse oppure telonate. Analogamente, gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti (UN 3509) possono essere trasportati in unità telonate (VC1 oppure BK1) anziché chiuse; in ogni caso, il marchio di materia pericolosa per l’ambiente non è prescritto.
Deroghe più ampie sono disposte per alcune specifiche tipologie di merci pericolose:
- Macchinari e apparati che possono contenere merci pericolose (numeri ONU 3537, 3538, 3540, 3541, 3544, 3546, 3547 e 3548);
- Medicinali;
- Estintori d’incendio (UN 1044).
Per quanto riguarda la marcatura degli imballaggi, le etichette possono essere attaccate su un supporto esterno, quale una targa o altro mezzo di affissione; inoltre, non è necessario:
- Riportare il marchio di materia pericolosa per l’ambiente;
- Aggiornare marchi ed etichette alle disposizioni dell’ultima edizione dell’ADR, in presenza di marchi ed etichette conformi a precedenti edizioni.
Anche per le informazioni del documento di trasporto sono previste agevolazioni:
- Non è necessaria l’indicazione del nome tecnico, nel caso di rubriche a cui si applica la disposizione speciale 274;
- La quantità di merci pericolose può essere stimata;
- Non è necessario aggiungere la dicitura “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE”.
Rimane invece fermo l’obbligo di indicare sul documento di trasporto il riferimento all’accordo multilaterale applicato, tramite la dicitura “Trasporto secondo le condizioni di 1.5.1 ADR (M329)”.
L’accordo multilaterale M329 sarà valido fino al 21 settembre 2025 per il trasporto di merci pericolose nei territori dei Paesi contraenti ADR che l’hanno sottoscritto, a meno di eventuale revoca.