Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022, la legge 20 maggio 2022, n. 51, che converte il decreto-legge n. 21/2022 e contiene, tra l’altro, disposizioni sul sistema di interscambio di pallet.
In particolare, l’art. 17-bis si occupa dell’istituzione del sistema di interscambio di pallet, illustrandone le finalità e le definizioni, mentre l’art. 17-ter disciplina il sistema stesso.
In base alle nuove norme, il destinatario della merce trasportata su pallet è obbligato a restituire al proprietario/committente un numero di pallet uguale a quello ricevuto, dello stesso tipo e della stessa qualità, o comunque equiparabile per stato di conservazione a quello ricevuto.
L’obbligo di restituzione insiste quindi sempre sul destinatario della merce, a meno che non esista una lettera di manleva scritta da parte del proprietario/committente della merce e dei pallet. La tipologia di pallet da scambiare è indicata sul documento di trasporto e non è modificabile da parte del destinatario della merce.
Nel caso che l’interscambio contestuale dei pallet non sia possibile, chi riceve la merce emette un voucher, digitale o cartaceo, che contiene i seguenti dati: l’emittente il voucher, il beneficiario (proprietario/committente), il tipo e la quantità dei pallet, la data del voucher, la firma dell’emittente.
Il voucher costituisce un titolo di credito improprio cedibile a terzi e a esso si applica la disciplina dell’art. 1992 del Codice civile («Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto»).
Qualora sul voucher manchino i requisiti sopra descritti, il possessore del voucher stesso ha il diritto di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, moltiplicato per il numero di pallet. Nel caso invece in cui non vengano riconsegnati uno o più pallet entro sei mesi dalla data del voucher, scatta l’obbligo del pagamento, da parte del soggetto obbligato alla restituzione, di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
La legge stabilisce che ogni patto contrario alle norme degli articoli 17-bis e 17-ter è nullo.
Il valore di mercato del pallet usato è stabilito con decreto del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), che provvede anche all’aggiornamento del valore secondo una tempistica prestabilita ed è competente per l’attività di vigilanza e monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio, anche al fine di ridurne al minimo l’impatto ambientale.
Rimane in vigore la legge 4 agosto 2010, n. 127 di conversione del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, che contiene un pacchetto di norme sull’autotrasporto. In particolare:
- Il vettore che ha trasportato merce pallettizzata non ha alcun obbligo relativo alla restituzione e gestione dei pallet utilizzati per il trasporto delle merci. Nel caso in cui, tuttavia, vi sia un accordo tra vettore e committente per la riconsegna degli imballaggi o pallet, il vettore ha diritto ad un compenso per ogni prestazione eseguita e non è, in ogni caso, responsabile della quantità e qualità dei pallet restituiti dal destinatario.
- L’attività commerciale di movimentazione di pallet usati è soggetta ad apposita licenza rilasciata dalla questura competente per territorio. Il titolare della licenza dovrà adempiere ad una serie di registrazioni relativamente alla quantità e tipologia di pallet ceduti/acquistati, nonché dei dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.