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Diisocianati, applicabili le nuove restrizioni di utilizzo

24-08-2023 19:30

Paolo Oppini

Salute e sicurezza sul lavoro,

Diisocianati, applicabili le nuove restrizioni di utilizzo

Per effetto delle disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea...

Per effetto delle disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. l 252/24 del 4 agosto 2020), consistenti nella Restrizione 74 introdotta nell’allegato XVII del Regolamento REACH, dopo il 24 agosto 2023 i diisocianati non possono essere utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

  • La concentrazione di diisocianati (singolarmente e in combinazione), sia inferiore allo 0,1% di peso;
  • Il datore di lavoro (o lavoratore autonomo) garantisca che l'utilizzatore abbia completato una formazione specifica sull'uso sicuro dei diisocianati.

Per "diisocianati" si intende un ampio gruppo di sostanze o composti chimici che si trovano in moltissimi campi di applicazione: sigillanti, adesivi, rivestimenti, schiume, materiali isolanti, vernici, pitture, ecc.; a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, essi sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria I, nonché sensibilizzanti della pelle di categoria I.
La formazione obbligatoria all'uso dei diisocianati riguarda i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti tali sostanze, sia in ambito professionale che industriale; per "utilizzatori industriali e professionali" si intendono lavoratori e lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
In dettaglio, oltre alla formazione generale, obbligatoria per tutti gli usi industriali e professionali, è prevista anche una formazione di livello intermedio e una di livello avanzato, previsti in specifici casi caratterizzati da un maggior rischio di esposizione dei lavoratori addetti alle attività lavorative (ad esempio, manipolazione di miscele, applicazione, manutenzione e riparazioni con accesso alle attrezzature).