L’entrata in vigore del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione in Luoghi di Lavoro) a partire dal 12 ottobre 2016, a seguito dell’emanazione del D.M. 25 maggio 2016, n. 183 (S.O. n. 42 alla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2016), fa scattare il periodo di 6 mesi (art. 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) al termine del quale scatterà l’obbligo di comunicare, a fini statistici ed informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (lettera r, comma 1, art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008).L’obbligo per tutti i datori di lavoro, pertanto, scatterà dal 12 aprile 2017 e la mancata ottemperanza sarà punita con una sanzione amministrativa compresa tra 548 e 1.972,80 euro, in accordo a quanto stabilito dall’art. 55, comma 5, lettera h, del decreto legislativo n. 81/2008.