La recente emanazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, che ha recato modifiche al testo unico per l’edilizia (D.Lgs. n. 380/2001), è intervenuta sulla materia dell’agibilità degli edifici, attestante la conformità dell’edificio, e degli impianti in esso installati, alle normative vigenti inerenti sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.Le modifiche introdotte, che sopprimono il certificato di agibilità rilasciato finora dal Comune, dispongono che d’ora in poi il titolare del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei 15 giorni successivi all’ultimazione dei lavori di finitura dell’opera, non dovrà più richiedere il rilascio del certificato, bensì presentare una segnalazione certificata allo sportello unico per l’edilizia del Comune in cui è localizzato l’intervento.In merito alla documentazione da allegare alla segnalazione certificata si ravvisano modifiche limitate rispetto alla precedente disciplina. Il direttore dei lavori o un altro tecnico deve, tra l’altro, attestare che l’edificio presenta tutte le condizioni richieste per poter essere considerato agibile, attestando anche la realizzazione delle opere nel rispetto delle norme in materia di accessibilità e di barriere architettoniche; inoltre devono essere indicati gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.L’agibilità continua a essere richiesta per le nuove costruzioni, per gli edifici demoliti e ricostruiti totalmente o in parte e per quelli sui quali sono stati realizzati interventi che ne hanno aumentato l’altezza; la segnalazione certificata interessa anche gli edifici già esistenti nel caso in cui siano stati realizzati lavori che possano avere impattato sul loro stato di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.Invariato l’apparato sanzionatorio: la mancata segnalazione, quando obbligatoria, espone a una sanzione amministrativa variabile da 77 a 464 euro (si tratta degli stessi importi previsti in precedenza in caso di mancata richiesta del certificato di agibilità).