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Terre e rocce da scavo, nuovo regolamento

22-08-2017 01:12

Admin

Ambiente, terre, rocce, scavo,

Pubblicato sulla GazzettaUfficiale n. 183 del 7 agosto 2017 il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120recante "Regolamento recante ladisciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensidell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".Il provvedimento, in vigore dal 22agosto 2017, ha per oggetto:

  • La gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni;
  • La disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
  • L’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  • La gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
Con il nuovo decreto, articolatoin trentuno articoli suddivisi insei titoli ed in dieci allegati, tutte le precedenti norme sulle terre e rocce dascavo sono state riorganizzate in un unico provvedimento con regolesemplificate per i cantieri sotto i 6 mila metri cubi, chiarimenti di tutte ledefinizioni e tempi certi di risposta delle amministrazioni che hanno ilcompito di fare le analisi, deregolamentazioni per la fase di trasporto deimateriali.Di seguito le principalipeculiarità del decreto:
  • Semplificazione delle procedure e determinazione di termini certi per la loro conclusione, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici, al fine di evitare i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;
  • Procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
  • Definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;
  • Rafforzamento del sistema dei controlli;
  • Salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 o del D.M. n. 161/2012.
Il decreto introduce tre nuovedichiarazioni:
  • Documento di trasporto per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, ex art. 6;
  • Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.), ex art. 7;
  • Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni, ex art. 21.