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Controllo a distanza dei lavoratori, nuovi modelli INL per la richiesta delle autorizzazioni

03-11-2017 23:17

Admin

Privacy, INL, controllo a distanza, lavoratori,

L’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono presentare apposita istanza o alle singole sedi territoriali dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero alla sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.Nella sezione Modulistica del sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono presenti i nuovi modelli della istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza, con l’esatta indicazione della documentazione necessaria da allegare alla medesima.L’istanza è soggetta all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.Si fa presente che in mancanza degli elementi minimi indicati nell’istanza, la medesima risulterà incompleta e laddove tali mancanze non venissero sanate, l’autorizzazione non potrà essere rilasciata.