Novitàsignificative per la tracciabilità nei rifiuti sono contenute nei commi 1134 e1135 dell’unico articolo della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cosiddetta"legge di Bilancio 2018"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il29 dicembre 2017 ed entrata in vigore il primo gennaio 2018.Il primo comma recala ormai consueta "proroga SISTRI" di fine anno; il secondo apre a formulari eregistri di carico e scarico tenuti su supporto elettronico, nonché delega ilministero dell’Ambiente ad individuare le procedure di recupero dei contributi SISTRIdovuti e non pagati.In merito alla cosiddetta "proroga SISTRI", il provvedimento intervienesull’articolo 11, commi 3-bis e 9-bis del decreto legge n. 101/2013 (legge n. 125/2013)e stabilisce che le sanzioni per la non corretta applicazione del SISTRI nonsaranno applicabili «fino alla data del subentro nella gestione del servizio daparte del concessionario» individuato mediante gara d’appalto gestita da Consip"e comunque non oltre il 31 dicembre 2018". Restano, invece, operantie ridotte della metà le sanzioni per la mancata iscrizione e l’omessoversamento del contributo SISTRI. Fino ad allora, si applicano i tradizionaliobblighi di tracciabilità per formulari, registri e dichiarazione MUD, erelative sanzioni.Il nuovo comma 1135 aggiunge l’articolo 194-bis al D.Lgs. n. 152/2006 (cosiddetto"Codice ambientale") per semplificare registro di carico e scarico e formularioe per recuperare i contributi SISTRI non versati. Diviene consentita (nonobbligatoria) la tenuta digitale di registri e formulari. Il Ministero dell’Ambiente può emanare un decreto che predisponga ilformato; dal 1° gennaio 2018 la quarta copia del formulario può esseretrasmessa anche mediante posta elettronica certificata. Fatta salva questatrasmissione, appare corretto ritenere che il decreto sia necessario e che,fino ad allora, non sia possibile abbandonare la tenuta cartacea dei documenti.Ciò vale anche per i soggetti non tenuti all’iscrizione al SISTRI.Venendo al contributo SISTRI, è dichiarata la prescrizione decennale e ilministero dell’Ambiente disciplinerà le seguenti possibili procedure per sanareil pagamento:
Le procedureestinguono la sanzione e non comportano il pagamento di interessi.