Il ComitatoNazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la deliberazione n. 1 del23 gennaio 2019, con la quale ha fornito le prime disposizioni di dettaglio sulruolo del responsabile tecnico definendone i principali compiti edoveri, in attuazione dell’art. 12 delD.M. 3 giugno 2014, n. 120.Siricorda che il responsabile tecnico è una figura obbligatoria per l’iscrizionenelle seguenti categorie dell’Albo Gestori Ambientali:
Talefigura non è invece richiesta per lacategoria 2-bis dell’Albo GestoriAmbientali, relativa all’attività di trasporto in conto proprio deirifiuti prodotti, ai sensi dell’art.212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 (cosiddetto "Codice dell’ambiente").Il responsabiletecnico ha il compito di assicurare la corretta organizzazione nella gestionedei rifiuti da parte dell’impresa in maniera effettiva e continuativa. Tale incarico può essere ricoperto dallegale rappresentante/titolare, da un dipendente o anche da unsoggetto esterno all’impresa purchéabbia i requisiti previsti per legge in funzione della specifica classe ecategoria in cui si richiede l’iscrizione.Ladeliberazione n. 1/2019 attribuisce al responsabile tecnico i seguenti compiti generali:
Ulterioricompiti specifici del responsabile tecnico sono stabiliti per le impreseiscritte nelle categorie 1, 4, 5, 9 e 10 dell’AlboGestori Ambientali.Il testo del provvedimento è disponibile sul sitodell’Albo Gestori Ambientali.