Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hapubblicato l’interpello n. 3dell’8 maggio 2019, con il quale risponde ad un quesito delConsiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, in merito allaconfigurabilità della fattispecie del silenzio-assenso con riferimento allarichiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impiantiaudiovisivi e degli altri strumenti di cui all’attuale articolo 4, comma 1,della legge 20 maggio1970, n. 300. E ciò in considerazione delle disposizioni della legge n.241/1990 che dispongono che il silenzio dell’amministrazionecompetente equivalga ad accoglimento della domanda.Più in particolare, si chiede se il silenzio dell’organoamministrativo adito, in relazione all’istanza di autorizzazione, possa essereconsiderato un assenso tacito all’istanza medesima, in virtù del qualel’impresa possa procedere all’installazione degli impianti richiesti.La risposta del Ministero esclude che, conriferimento ai procedimenti attivabili mediante la presentazione dell’istanzadi cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni, sia configurabile l’istituto delsilenzio-assenso, occorrendo l’emanazione di un provvedimento espresso diaccoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.