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Antincendio, dal Milleproroghe proroga parziale per gli alberghi

08-01-2020 18:45

Admin

Salute e sicurezza sul lavoro,

Antincendio, dal Milleproroghe proroga parziale per gli alberghi

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Il decreto-legge 30 dicembre2019, n. 162 (cosiddetto "Milleproroghe"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del31 dicembre 2019 e subito in vigore in attesa della conversione in legge entro60 giorni,  ha disposto la proroga deltermine per l’adeguamento antincendio delle strutture ricettiveturistico-alberghiere ubicate nei territori colpiti dagli eccezionali eventimeteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018; si trattadei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle ProvinceAutonome di Trento e Bolzano in cui è stato dichiarato lo stato di emergenzacon delibera delConsiglio dei ministri 8 novembre 2018.La proroga riguarda anche i territori delCentro Italia devastati dai terremoti che si sono susseguiti a partire dal 24agosto 2016 e i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Foriodell’isola di Ischia interessati dal terremoto del 21 agosto 2017.Per tutte le strutture turistico-alberghierecon oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decretodel Ministro dell’interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti perl’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato condecreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, e situate nei territorimenzionati, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizionidi prevenzione incendi è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazioneentro il 31 dicembre 2020 della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.La SCIA parziale deve attestare il rispettodi almeno quattro delle seguenti prescrizioni:

  • Resistenza al fuoco delle strutture;
  • Reazione al fuoco dei materiali;
  • Compartimentazioni; o   Corridoi;
  • Scale;
  • Ascensori e montacarichi;
  • Impianti idrici antincendio;
  • Vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti in cui è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • Vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti in cui è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • Locali adibiti a deposito.