Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in edizione straordinaria sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 della stessa data, prevede un articolato quadro di provvedimenti di carattere emergenziale volto a promuovere, con carattere immediato dalla pubblicazione, misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, della Protezione Civile e della sicurezza, a sostegno del lavoro pubblico e privato ed a favore di famiglie ed imprese.
Il decreto disciplina all’articolo 16 alcune misure di protezione a favore dei lavoratori. In particolare, considerata l’attuale penuria sul mercato di dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie (mascherine di protezione), si dispone che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati DPI, di cui all’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Tali disposizioni hanno validità per l'intero territorio nazionale, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.